Coordinamento Sindacale Nazionale Eunics

DEMANSIONAMENTO


Definizioni e tutele

La tutela che la legge offre al lavoratore concerne tutti gli aspetti dell'attività lavorativa prestata dallo stesso. In particolare l'art. 2103 c.c. "Mansioni del lavoratore" prevede che il prestatore di lavoro non possa essere adibito a mansioni diverse da quelle oggetto dell'assunzione, come già descritto nella trattazione del mobbing.
Quando il lavoratore viene destinato a svolgere incarichi corrispondenti ad un livello inferiore rispetto a quelli previsti dal contratto di lavoro iniziale, anche se la retribuzione non subisce diminuzioni, lo stesso lavoratore può rivolgersi al Giudice del Lavoro per richiedere l'accertamento in sede giudiziale dell'effettiva illegittimità del demansionamento posto in essere e ottenere la riassegnazione ad un adeguato livello professionale.
E' consuetudine in giurisprudenza che il demansionamento prolungato comporta per il lavoratore un grave danno al proprio valore sul mercato del lavoro, da ciò ne discende la necessità di prevedere in sede giudiziale il riconoscimento di un danno risarcibile.
Dalla casistica giurisprudenziale, risulta generalmente riconosciuto al lavoratore un risarcimento equivalente, circa alla metà delle retribuzioni percepite dallo stesso, durante il periodo di demansionamento.
In particolari circostanze si è parlato anche di un eventuale danno alla salute del dipendente dovuta alla sofferenza psico-fisica, causata della dequalificata posizione lavorativa, risarcibile mediante il ricorso al cosiddetto danno biologico.
E', inoltre, importante sottolineare che il lavoratore dequalificato in violazione della legge, può ottenere oltre al risarcimento patrimoniale, anche un provvedimento del giudice che lo reintegri nelle mansioni contrattuali da lui inizialmente sottoscritte o ad altre di livello superiore.
In definitiva, il datore può sempre variare le mansioni del lavoratore, purché i nuovi incarichi attribuiti siano di livello superiore o equivalente a quelli inizialmente previsti.
Con l'espressione "mansioni equivalenti" ci si riferisce ad attività appartenenti allo stesso ambito di professionalità e non sarebbe quindi lecito attribuire ad un impiegato tecnico mansioni di tipo amministrativo, anche se appartenenti allo stesso inquadramento contrattuale.
Il datore di lavoro può senza modificare completamente le mansioni, aggiungerne altre che risultassero, però, dequalificanti per il lavoratore. Tale comportamento è lecito nei limiti in cui la prestazione aggiuntiva abbia carattere di occasionalità e marginalità, rispetto alla prestazione principale oggetto del contratto.
Dalla disposizione dell'art. 2103 c.c. discende, inoltre, che il lavoratore non è obbligato ad effettuare mansioni dequalificanti, eventualmente imposte dal datore di lavoro e che può rifiutarsi di ottemperare a tale illegittima disposizione.
Parrebbe, comunque, comportamento più proficuo per il lavoratore, eseguire la mansione ritenuta dequalificante e in seguito richiede all'autorità giudiziaria un provvedimento che accertasse l'illecito demansionamento subito, al fine di evitare il rischio di licenziamento da parte del datore di lavoro.
E' più vantaggioso, infatti, rifiutare di eseguire la mansione imposta solo nel momento in cui il lavoratore è in possesso di un provvedimento che dimostri l'effettiva illegittimità della prestazione richiesta.

Alcune sentenze della Cassazione

IL DEMANSIONAMENTO E’ ILLEGITTIMO ANCHE SE DURA SOLO POCHI MESI – La brevità non giustifica una deroga al divieto posto dall’art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 3772 del 25 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Matteis).
In una recente pronuncia (Sent. n. 18269/2006) la Corte di Cassazione è tornata sul tema del demansionamento stabilendo che è possibile per il datore di lavoro procedere ad una modifica in senso peggiorativo delle mansioni del lavoratore qualora ciò sia frutto di un accordo finalizzato ad evitare il licenziamento per giustificato motivo del lavoratore stesso. Più in particolare ha precisato che "L'art. 2103 c.c., nella parte in cui prevede la nullità di qualsiasi pattuizione che introduca modifiche peggiorative della posizione del lavoratore, non opera allorché il patto peggiorativo corrisponda all'interesse del lavoratore medesimo. Ed in effetti, il diritto alla tutela della posizione economica e professionale del lavoratore – che l'art. 2103 c.c. realizza attraverso la previsione della nullità di ogni pattuizione contraria – deve trovare contemperamento con la tutela di altri interessi prioritari del lavoratore subordinato, quale quello alla conservazione del posto di lavoro; per cui deve ritenersi legittima una interpretazione non restrittiva della disposizione."
NELLA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO SI PUO' TENER CONTO ANCHE DEL CARATTERE RITORSIVO DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE - Cass. 2 marzo 2005, 4370.
Il demansionamento non puo' essere giustificato con la liberta' di impresa, garantita dall'art. 41 Cost., trovando essa un limite nell'art. 2103 cod. civ. che tutela diritti dei lavoratori di pari livello costituzionale. La determinazione del risarcimento va attuata con riferimento alla gravita' della dequalificazione in relazione all'anzianita' di servizio, al ruolo ricoperto dal lavoratore ed al carattere ritorsivo del demansionamento.
L'ESISTENZA DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PUO' ESSERE ACCERTATA DAL GIUDICE ANCHE IN VIA PRESUNTIVA - Cass. 13 ottobre 2004, 20240.
In caso di accertato demansionamento del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, puo' desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entita' in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.
IL PREGIUDIZIO DERIVANTE AL LAVORATORE DALLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE COMPRENSIVO DELLA LESIONE DELL'IMMAGINE E DELLA PERDITA DI CHANCES, COSTITUISCE UN DANNO NON PATRIMONIALE - Cass. 26 maggio 2004, n. 10157.
La dequalificazione non solo viola lo specifico divieto dell'art. 2103 cod. civ., ma si traduce in lesione di un diritto fondamentale del lavoratore avente ad oggetto la libera esplicazione - garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione - della sua personalita' anche nel luogo del lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha un'indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento, per la cui determinazione e liquidazione da parte del giudice, puo' trovare applicazione il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ. Il danno da dequalificazione (nel quale possono essere ricompresi come specifici aspetti sia la perdita di chances che il danno all'immagine) rientra, come il danno biologico, nel danno non patrimoniale.
AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO IL GIUDICE DEVE CONSIDERARE LA PERDITA DI BAGAGLIO PROFESSIONALEE LE CONSEGUENZE NEGATIVE SULLA VITA DI RELAZIONE - Cass. 29 aprile 2004, n. 8271.
Ai fini del risarcimento del danno da demansionamento il giudice deve considerare l'allegazione, da parte del lavoratore, della perdita di "bagaglio professionale" e di specializzazione tecnica, nonche' del pregiudizio morale e psicologico derivante dalla relegazione in mansioni inferiori, incidente anche sulla vita di relazione. In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito puo' desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entita' in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.
LA DEQUALIFICAZIONE CONSISTE NELL'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DELLE PRESTAZIONI DEL LAVORATORE CON SOTTOUTILIZZAZIONE DELLE CAPACITA' ACQUISITE ED IMPOVERIMENTO DELLA PROFESSIONALITA' - Cass. 20 marzo 2004, n. 5651.
Allorquando venga dal lavoratore denunziata la violazione dell'art. 2103 cod. civ., allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalita' acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale. Questa invece implica una sottrazione di mansioni tale - per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacita' dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalita'.
IL TRASFERIMENTO CHE COMPORTI DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E' ILLEGITTIMO - LE RAGIONI ORGANIZZATIVE SONO IRRILEVANTI - Cass. 12 marzo 2004, n. 5161.
Il trasferimento che comporti una dequalificazione professionale per assegnazione, nel luogo di destinazione, di mansioni qualitativamente inferiori a quelle in precedenza svolte, deve ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 2103 cod. civ. In presenza di una dequalificazione e' irrilevante l'esistenza di eventuali ragioni produttive giustificative del trasferimento, in quanto le stesse non possono ledere il diritto alla conservazione della professionalita', la cui tutela e' prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro.
LO STATO DI CRISI AZIENDALE NON GIUSTIFICA LA DECISIONE UNILATERALE DI DESTINARE IL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI PER EFFETTO DELL'ART. 13 S.L. - Cass. 7 gennaio 2004, n. 28.
L'assegnazione del lavoratore subordinato a mansioni inferiori alla qualifica, attuata unilateralmente dal datore di lavoro, costituisce violazione dell'inderogabile disposto dell'art. 13 St. Lav. (2103 cod. civ.) anche nell'ipotesi in cui l'azienda giustifichi tale provvedimento organizzativo adducendo lo stato di crisi aziendale dell'impresa. L'onere della prova dell'impossibilita' di impiegare l'interessato in mansioni diverse grava sul datore di lavoro, ma deve ritenersi contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti.
PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PUO' FARSI RIFERIMENTO ALLA PERDITA DI OPPORTUNITA' DI CARRIERA, ALLA LESIONE DELL'IMMAGINE, ALLA SOFFERENZA FISIO-PSICHICA DEL LAVORATORE, ALL'ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA CONDOTTA DEL DATORE DI LAVORO - IN VIA EQUITATIVA - Cass. 8 novembre 2003, n. 16805.
I criteri utilizzabili per un'adeguata valutazione, in via equitativa, del quantum del risarcimento da riconoscersi al lavoratore illegittimamente demansionato sono molteplici. Tra questi puo' considerarsi la perdita di opportunita' di carriera, anche presso altre realta' produttive, specie nei casi di qualifiche a livello medio-alto; altro parametro potrebbe essere individuato nella posizione gerarchica perduta cui possono essere connessi il danno all'immagine e la sofferenza psico-fisica del lavoratore; l'entita' del danno dipende anche dalla durata della dequalificazione professionale; ad influire sulla determinazione sia dell'an che del quantum del risarcimento puo' contribuire anche l'eta' del lavoratore; non privo di rilievo puo' essere anche l'elemento psicologico della condotta del datore di lavoro. Si tratta, in conclusione, di applicare i principi enunciati in via generale dagli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 e 1227 cod. civ., rispettando il principio di proporzionalita' fra comportamento illecito e sanzione.


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