Coordinamento Sindacale Nazionale Eunics

MOBBING


Definizioni

Definizione di mobbing
Situazione di pressione/terrorismo psicologico sul luogo di lavoro, raramente sfociante in atti di violenza fisica, esercitata attraverso condotte sistematiche, durature ed intense, da parte del datore di lavoro (mobbing verticale) o di colleghi (mobbing orizzontale), di accerchiamento attivo di un lavoratore, con:
1) aggressione e/o menomazione alla capacità comunicativa, di relazione sociale, e all’immagine sociale;
2) disconoscimento o compressione dei diritti elementari per inesplicate “cause di servizio”;
3) attribuzione di mansioni dequalificanti o degradanti.

Definizione di bossing
Tipo di mobbing cosiddetto “strategico”, attuato in esecuzione di piani persecutori, con finalità di riduzione (per contenimento dei costi) o di “svecchiamento” del personale, in situazioni di non praticabilità del licenziamento

Definizione di side mobber
Collega di lavoro non attivamente coinvolto nella pratica di mobbing ma silenzioso spettatore di essa, in una situazione di accerchiamento passivo favorente la creazione di sacche di omertà che rendono difficoltosa la prova del mobbing.

Legislazione

Dal mobbing ci si può difendere sia in sede civile che in sede penale. In sede civile è possibile richiedere il risarcimento del danno biologico e di tutti i danni conseguenti per le lesioni arrecate all’integrità psico-fisica del lavoratore vittima del mobbing. La norma di riferimento, nella generalità delle pronunce della giurisprudenza, è l’art. 2087 del codice civile. In sede penale, mancando nel nostro ordinamento, norme che tipizzino il mobbing come fattispecie di reato, è onere dell’interprete sussumere singole figure di reato nell’ambito del fenomeno del mobbing. Le fattispecie delittuose di riferimento possono essere, allora, a seconda dei casi: l’ingiuria, la diffamazione, la violenza sessuale, le lesioni personali colpose, l’omicidio colposo.

Codice Civile
  • Art. 2087
    Tutela delle condizioni di lavoro
    L`imprenditore e` tenuto ad adottare nell`esercizio dell`impresa le misure che, secondo la particolarita` del lavoro, l`esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l`integrita` fisica e la personalita` morale dei prestatori di lavoro
  • Art. 2103
    Mansioni del lavoratore
    Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvetro a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione
    ....
    Ogni patto contrario è nullo


D.Lgs. n. 626/1994
  • Art. 3
    Misure generali di tutela
    Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
    ......
    informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
  • Art. 5
    Obblighi dei lavoratori
    Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori:
    .....
    contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro


Codice Penale
  • Art. 582
    Lesione personale
    Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 583
    ......
    il delitto è punibile a querela della persona offesa
  • Art. 583
    Circostanze aggravanti
    La lesione personale e` grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
    • se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un`incapacita` di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
    • se il fatto produce l`indebolimento permanente di un senso o di un organo;
      .....
    La lesione personale e` gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
    • una malattia certamente o probabilmente insanabile;
    • la perdita di un senso;
      .....
  • Art. 589
    Omicidio colposo
    Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e` punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e` commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e` della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di piu` persone, ovvero di morte di una o piu` persone e di lesioni di una o piu` persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu` grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo` superare gli anni dodici
  • Art. 590
    Lesioni personali colpose
    Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e` punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione. Se la lesione e` grave la pena e` della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se e` gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni.
    Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e` della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a un milione e duecentomila e la pena per lesioni gravissime e` della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila a due milioni e quattrocentomila.
    Nel caso di lesioni di piu` persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu` grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo` superare gli anni cinque. Il delitto e` punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all`igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale


Le statistiche (rif. Intrage )

Nel nostro Paese i dati, secondo il monitoraggio effettuato dall’Ispesl (l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro), che ha aperto un centro d'ascolto sul fenomeno, sono circa un milione e mezzo i lavoratori italiani vittime del mobbing su 21 milioni di occupati, è più presente al Nord (65%) colpisce maggiormente le donne(52%).
In ordine alla composizione, oltre il 70% lavora nella pubblica amministrazione. Sempre secondo l'Ispesl, il mobbing ha un costo molto elevato per il datore di lavoro: la produttività di un lavoratore cala infatti del 70%.
Le categorie più esposte risultano gli impiegati con il 79%; seguono i diplomati con il 52%; infine i laureati con il 24%.
Per quanto riguarda la durata delle azioni mobbizzanti: il 40% dei casi ha durata da un anno a due anni; il 30% dei casi oltre due anni; il 27% dei casi da sei mesi a un anno.
Da recenti studi sullo sviluppo del fenomeno emerge con sorpresa che, il mobbing colpisce anche gli operai. Non più quadri e dirigenti, bensì addetti alle mansioni più semplici. Sarebbero loro le vittime preferite degli abusi psicologici in azienda.
Nell’Unione europea le persone vittime di vessazioni sul posto di lavoro sono circa 12 milioni pari all’8% degli occupati. In testa alla classifica dei paesi dove più numerosi sono i casi di mobbing si pone l’Inghilterra con il 16,3%, segue poi la Svezia con il 10,2%, la Francia con il 9,9%, Irlanda al 9,4%, la Germania con il7,3%. L’Italia con il suo 4%, si pone al di sotto della media europea.

Sintomi

Per quanto concerne l'instaurarsi del mobbing, lo studioso Harald Ege, presidente della "Prima" Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale", fra i primi in Italia ad occuparsi del problema, individua sei fasi che hanno origine da una condizione zero. La fase condizione zero può risentire dei fattori intrinseci ed estrinseci presenti nel mondo lavorativo. I fattori estrinseci sono rappresentati da fattori personali quali gelosie, ambizioni, antipatie, mentre i fattori intrinseci sono situazioni legate al mercato del lavoro come la precarietà lavorativa, il continuo ringiovanimento degli organici e così via. Le fasi proposte da Ege sono:
  • Condizione zero: Conflitto fisiologico: rappresenta la situazione iniziale dove c'è la conflittualità generalizzata, normalmente presente, che non viene percepita come pericolosa. Conflittualità generalizzata, competitività esasperata, volontà di emergere costituiscono sicuramente un terreno fertile per generare il fenomeno mobbing.
  • Conflitto mirato: è la fase in cui viene individuata la vittima ed è presente la coscienza più o meno di voler distruggere l'avversario.
  • Inizio del mobbing: la vittima avverte la sensazione di disagio sempre più crescente e si instaura nei rapporti con i colleghi un inasprimento.
  • Inizio dei disturbi psicosomatici: la vittima inizia ad avvertire l'insorgenza di problemi digestivi, insonnia, senso generale di insicurezza. Questi disturbi possono essere avvertiti nel tempo e può essere un periodo molto lungo e porta il soggetto ad assentarsi dal lavoro per malattia.
  • Errori ed abusi dell'Amministrazione del Personale: la situazione conflittuale è ormai a conoscenza di tutti e le assenze per malattia diventano sempre più frequenti e prolungati nel tempo. Le prestazioni lavorative della vittima subiscono un calo sia qualitativo che quantitativo.
  • Peggioramento dello stato psicofisico della vittima: la vittima è in uno stato di disperazione, lamenta disturbi di tipo depressivo.
  • Esclusione dal mondo del lavoro: la vittima esce dal mondo del lavoro con le dimissioni volontarie, il licenziamento.
La vittima scaricherà inizialmente tutti i suoi disagi e le sue sofferenze nella famiglia che inizialmente sarà comprensiva, ma poi anch'essa tenderà nei casi estremi ad isolare l'individuo realizzando quello che è stato definito "Doppio mobbing". La vittima nel corso delle diverse fasi del mobbing svilupperà un sentimento di autocolpevolizzazione cercando la causa del fenomeno nei propri comportamenti.

Che fare

In Italia in tutte le città sono presenti diversi centri di ascolto dedicati a coloro che ritengono di essere vittima del mobbing. Chi è vittima del mobbing non deve stare in isolamento, ma deve uscire, cercando degli alleati rivolgendosi ai sindacati o ad associazioni specifiche operanti nel settore. L'associazione MDC Movimento Difesa del Cittadino ha individuato un vero e proprio vademecum da seguire nei casi in cui si ritiene di essere vittime di mobbing. Lo riportiamo per esteso:

Non tutti i comportamenti “poco ortodossi” del datore di lavoro possono costituire mobbing: occorre che i comportamenti del datore di lavoro reputati vessatori siano continuativi e ripetuti nel tempo (almeno sei mesi). Il lavoratore mobbizzato, provato emotivamente e fisicamente, rischia di commettere passi falsi che possono compromettere maggiormente il suo benessere. La prima indicazione da dare è quella di non prendere decisioni irreversibili. Qualunque decisione, infatti, egli intenda assumere sotto la spinta dell'emozione, si rivelerà in futuro insoddisfacente. Dimissioni per disperazione o accettazione di prepensionamenti forzati e via dicendo sono da evitare. E' importante che il mobbizzato ponderi attentamente i provvedimenti che intende adottare, magari facendosi preventivamente aiutare da un medico e da un legale. Quelli che seguono sono piccoli suggerimenti per il mobbizzato perché affronti nel migliore dei modi la sua situazione:
  1. non abbandonare il posto di lavoro, soprattutto se non si ha ancora una valida alternativa di occupazione;
  2. reagire agli attacchi. E' utile rispondere ai tentativi di violenza in modo calmo, ma chiaro e deciso a far notare all'aggressore e ai testimoni che la via intrapresa si identifica con un termine specifico, cioè mobbing o molestia morale;
  3. raccogliere tutte le prove possibili del presunto mobbing, quali: note scritte con ordini di servizio (con eventuale demansionamento, trasferimenti etc…), e-mail con i colleghi e/o i propri responsabili, registrazioni (per es. di presunte molestie sessuali e/o minacce di trasferimento o licenziamento et similia) e qualsiasi altro materiale scritto che attesti una determinata situazione. Anche una mancata risposta ad una domanda fatta per iscritto può essere una prova della degenerazione dei rapporti;
  4. annotare le date delle situazioni e dei comportamenti mobbizzanti;
  5. fare un dettagliato e cronologico resoconto dei sintomi psichici e fisici accusati ed imputabili al presunto mobbing;
  6. recarsi tempestivamente presso strutture pubbliche per la diagnosi e le cure del caso (in molte città ci sono centri di salute mentale – divisione mobbing - presso policlinici universitari);
  7. raccogliere qualsiasi documentazione medica, preferibilmente proveniente da strutture pubbliche, possa essere utile in un eventuale giudizio;
  8. evitare di prolungare le assenze per malattia oltre il periodo di comporto contrattualmente previsto, onde evitare di dare al datore di lavoro una buona scusa per intimare il licenziamento
  9. un periodo di cura e di riposo può essere utile, anche perché permette di allentare la tensione psicologica e fare il punto della situazione con un po' più di serenità. Tuttavia un'assenza dal lavoro prolungata può aggravare le persecuzioni e rendere ancora più tesi i rapporti con l'azienda.;
  10. rivolgersi ad un legale già durante la vigenza del rapporto di lavoro per la tutela preventiva della propria posizione lavorativa.


A chi rivolgersi



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